Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2061 della Commissione del 23 novembre 2016 che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7441] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE2 del Consiglio i Paesi Bassi possono, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
La decisione 90/180/Euratom, CEE3 della Commissione autorizza i Paesi Bassi a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE.
Nella lettera del 7 dicembre 20154 i Paesi Bassi hanno chiesto la revoca dell'autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1o aprile 2012. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dai Paesi Bassi.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/180/Euratom, CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 2, punto 6, della decisione 90/180/Euratom, CEE, è abrogato.
Art. 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente