Decisione (UE) 2016/2232 del Consiglio del 6 dicembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 paragrafo 1 e l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Repubblica di Cuba i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione.
I negoziati dell'accordo si sono conclusi positivamente con la sigla, l'11 marzo 2016 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»).
L'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo ne prevede l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.
È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
L'applicazione a titolo provvisorio di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. Essa dovrebbe essere altresì coerente con la natura della competenza dell'Unione, in particolare con riguardo alle materie di cui ai titoli da IV a VII della parte III dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 3
A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano a titolo provvisorio1 le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, ma solo nella misura in cui tali parti disciplinino materie rientranti nella competenza dell'Unione, comprese materie rientranti nella competenza dell'Unione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
parti da I a IV; e
parte V, nella misura in cui le sue previsioni siano limitate allo scopo di assicuare l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.
Nonostante il prima comma del presente articolo, gli articoli seguenti non sono applicati a titolo provvisorio:
articolo 29;
articolo 35;
articolo 55 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo;
articolo 58;
articolo 71 nella misura in cui riguarda la sicurezza delle frontiere; e
articolo 73 nella misura in cui riguarda la cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Kažimír