Decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio dell'8 dicembre 2016 che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/20032 («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
Il Kazakhstan ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 3 giugno 2013. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Kazakhstan il 1o settembre 2013.
Solo il Regno dei Paesi Bassi ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Kazakhstan ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di tale paese sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, la sua adesione a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione del Kazakhstan dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Kazakhstan nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno dei Paesi Bassi, che ha già accettato l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbe depositare una nuova dichiarazione di accettazione poiché la dichiarazione esistente resta valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue: «Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio.»
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Art. 2
Lo Stato membro che ha depositato la sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Kazakhstan alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non deposita una nuova dichiarazione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Danimarca, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente L. Žitňaská