Decisione (UE) 2016/2354 del Consiglio del 12 dicembre 2016 relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XI-B di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell'articolo 55 dell'accordo, la Georgia deve procedere al ravvicinamento progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quelle dell'Unione, come stabilito nell'allegato XI dell'accordo.
A norma dell'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo, la Georgia deve presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco delle misure legislative dell'UE sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali a cui intende ravvicinare la propria legislazione nazionale. Tale elenco di ravvicinamento deve fungere da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato XI dell'accordo. Di conseguenza, deve essere modificato l'allegato XI-B dell'accordo con una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 65 dell'accordo.
La Georgia ha presentato l'elenco di ravvicinamento delle misure legislative dell'UE nel febbraio 2015 e l'ha finalizzato, di concerto con la Commissione, nel dicembre 2015.
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS con riguardo alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 65 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XI-B dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato SPS possono accettare correzioni tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná