Decisione (UE) 2016/2355 del Consiglio del 12 dicembre 2016 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, deve compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone che fungano da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
Un progetto di elenco di persone che fungano da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie è stato discusso tra le parti. A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, tale progetto di elenco prevede cinque candidati arbitri proposti dall'Unione, cinque candidati arbitri proposti dalla Repubblica di Moldova e cinque cittadini di paesi terzi che possano fungere da presidenti di un collegio arbitrale.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'elenco di persone che fungano da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» riguardo alla compilazione di un elenco di persone che fungano da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie è basata sul progetto di decisione di tale Comitato accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono acconsentire a correzioni tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná