Decisione (UE) 2017/43 del Consiglio del 12 dicembre 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte1, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio2 specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1o gennaio 2016.
L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012.
L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo debbano essere rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.
È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.
L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione3 delega al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici).
È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.
L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 2
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 3
Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la loro adozione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini