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Decisione (UE) 2017/189 del Consiglio del 16 gennaio 2017 relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio2 indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria. Queste comprendono le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).

L'articolo 74 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS debba adottare le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.

L'articolo 300 dell'accordo prevede che il sottocomitato TSD sostenibile debba adottare il proprio regolamento interno.

L'articolo 83 dell'accordo prevede che il sottocomitato doganale debba adottare il proprio regolamento interno.

L'articolo 211 dell'accordo prevede che il sottocomitato IG debba adottare il proprio regolamento interno.

È opportuno stabilire le posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS, di sottocomitato TSD, di sottocomitato doganale e di sottocomitato IG in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS istituito a norma dell'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è basata sul progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato TSD istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato TSD accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato TSD possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 3

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 4

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato IG istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini