Decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio del 16 gennaio 2017 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.
Varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/132, T-433/133, T-158/134, T-5/135, T-45/146, T-539/147 e nelle cause riunite T-423/13 e T-64/148, Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni, North Drilling Company e Good Luck Shipping Company LLC non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nella cause C-176/13 P9 e C-200/13 P10, Bank Mellat e Bank Saderat Iran non sono incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini