Decisione di esecuzione (UE) 2017/131 della Commissione del 24 gennaio 2017 recante modifica della decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2017) 259] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1, in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,
previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici,
Il 1o ottobre 2013 Österreichische Post AG (di seguito «Österreichische Post») ha trasmesso alla Commissione una richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. La richiesta riguarda taluni servizi postali nonché determinati servizi non postali, prestati in entrambi i casi da Österreichische Post sul territorio austriaco. I servizi interessati vengono descritti come segue nella richiesta:
a) servizi postali per lettere indirizzate tra imprese (di seguito «B2B») e tra imprese e clientela privata (di seguito «B2C») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);
b) servizi postali per lettere indirizzate tra clienti privati (di seguito «C2C») e tra clientela privata e imprese (di seguito «C2B») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);
c) servizi postali per lettere indirizzate all'estero («in partenza») B2B e B2C (di seguito «B2X») nonché per lettere C2B e C2C (di seguito «C2X»);
d) servizi postali per corrispondenza pubblicitaria indirizzata a livello nazionale e internazionale;
e) servizi postali per corrispondenza pubblicitaria senza indirizzo, a livello nazionale e internazionale;
f) servizi postali per quotidiani, con e senza indirizzo;
g) servizi di gestione documentale della corrispondenza;
h) servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;
i) filatelia — francobolli speciali;
j) servizi finanziari.
Il 2 aprile 2014 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione 2014/184/UE2 con la quale sono stati esonerati dall'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici i seguenti servizi postali erogati in Austria:
a) servizi di gestione documentale della corrispondenza;
b) servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;
c) servizi di filatelia e servizi di pagamento offerti a proprio nome.
Per quanto riguarda gli altri servizi indicati nella richiesta la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per l'esonero: a tali servizi continua quindi ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE.
Il 24 giugno 2014 Österreichische Post ha introdotto3 presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/184/UE.
Il 27 aprile 2016 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione 2014/184/UE limitatamente alla disposizione che la direttiva continui ad applicarsi al mercato dei servizi postali per lettere indirizzate B2B e B2C a livello internazionale in Austria. Il Tribunale ha respinto il ricorso di Österreichische Post quanto al resto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/184/UE,
DECIDE:
Art. 1
All'articolo 1 della decisione di esecuzione 2014/184/UE è aggiunta la lettera seguente: «e) servizi postali per lettere internazionali indirizzate B2B e B2C.»
Art. 2
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017 Per la Commissione Elżbieta Bieńkowska Membro della Commissione