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Decisione (UE) 2017/145 della Commissione del 25 gennaio 2017 relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.

Nel marzo 2006 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2.

Il 21 agosto 2015 la Germania ha presentato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 14904:2006. L'obiezione formale ha per oggetto la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma, concernente i metodi e i criteri di valutazione di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP); veniva richiesto di cancellare il riferimento della norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in alternativa di stabilire una limitazione che escludesse la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma dall'ambito di applicazione del riferimento.

A quanto asserito dalla Germania, detta norma non riporta metodi armonizzati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in esame in relazione alle caratteristiche essenziali delle sostanze pericolose nel caso di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP). In effetti la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma afferma che i prodotti compresi nell'ambito di applicazione della norma possono essere soggetti a prescrizioni aggiuntive in materia di sostanze pericolose, tra cui le leggi nazionali, e che è obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni se applicabili. La Germania ha posto in evidenza che le sole clausole specifiche concernenti le sostanze pericolose in detta norma (clausole 5.5 e 5.6) riguardano la formaldeide e il pentaclorofenolo (PCP).

A norma dell'articolo 18, tale carenza configura a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto la norma in esame non soddisfa completamente le richieste del relativo mandato.

La Germania rimarca inoltre l'importanza che ricevano adeguato trattamento le emissioni delle altre sostanze pericolose, in particolare dei composti organici volatili (COV), nel rispetto delle norme armonizzate, specialmente per i prodotti in esame.

Per tali motivi la Germania ha chiesto di cancellare il riferimento a detta norma, o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la nota 1 dell'allegato ZA.1 dall'ambito di applicazione del riferimento, in modo che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali in esame, per quanto riguarda le emissioni di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide o pentaclorofenolo (PCP).

Nel valutare l'ammissibilità dell'obiezione presentata va osservato che, se la richiesta alternativa della Germania fosse da interpretare come una richiesta distinta volta a consentire agli Stati membri di porre in atto disposizioni nazionali che fissino prescrizioni ulteriori, tale richiesta non sarebbe incentrata sul contenuto della norma EN 14904:2006 e sarebbe pertanto da ritenere inammissibile. Poiché però la formulazione della richiesta è chiaramente finalizzata a una limitazione dell'ambito di applicazione del riferimento della norma armonizzata, le correlate asserzioni della Germania circa le conseguenze di tale limitazione sono da considerarsi meramente alla stregua di argomenti addotti nel contesto dell'obiezione formale e non sono quindi da esaminare distintamente.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Come asserito dalla Germania, la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 riporta solo un riferimento alle prescrizioni nazionali in essere. Sotto tale aspetto la norma EN 14904:2006 non rispetta quanto prescritto all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011.

La giurisprudenza della Corte di giustizia3 indica inoltre che gli Stati membri non possono porre in atto, per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali, disposizioni nazionali superanti ed eccedenti quanto previsto dalle norme armonizzate, per quanto riguarda la commercializzazione o l'uso dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Il contenuto della norma EN 14904:2006 è pertanto anche non rispondente a tale principio.

Per questi motivi e in considerazione del fatto che i regolamenti sono direttamente applicabili, la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 non dovrebbe essere applicata, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale.

Poiché tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia4 ribadisce il carattere esaustivo dell'armonizzazione realizzata dal sistema di norme stabilito nel o mediante il regolamento (UE) n. 305/2011, la nullità della nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 non implica che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali delle sostanze pericolose, per quanto riguarda le emissioni di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP).

In base al contenuto della norma EN 14904:2006 e alle informazioni presentate dalla Germania, dagli altri Stati membri, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5, si deve osservare che non sono state sollevate obiezioni sostanziali al mantenimento della pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'esclusione della nota 1 dell'allegato ZA.1 dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha sollevato preoccupazioni sulla scorta di un'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che ciò consentirebbe agli Stati membri, se ritenessero insufficiente il grado di sicurezza di un prodotto, di porre in atto prescrizioni tali da limitare la libera circolazione di tali prodotti. La Corte di giustizia ha però già dichiarato che tale interpretazione metterebbe a rischio l'efficacia (effet utile) dell'armonizzazione in questo settore6.

L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per accettare la prima richiesta avanzata dalla Germania, ossia la cancellazione completa del riferimento alla norma EN 14904:2006 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale richiesta dovrebbe quindi essere respinta.

In merito alla richiesta alternativa di limitare il riferimento, mediante l'esclusione della nota 1 dell'allegato ZA.1 dal suo ambito di applicazione, va in primo luogo ricordato che, come già dimostrato, tale clausola non è applicabile, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale. È tuttavia necessario per motivi di chiarezza escludere esplicitamente dal riferimento la clausola nulla.

È pertanto opportuno mantenere il riferimento della norma armonizzata EN 14904:2006, ma è parimenti necessario introdurre una limitazione al fine di escludere la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma dal suo ambito di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la seguente limitazione: «la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker