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Decisione di esecuzione (UE) 2017/179 della Commissione del 1o febbraio 2017 che stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Testo vigente

Art. 2 Presidente del gruppo

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta di un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, qualora tale Stato membro decida di non presiedere il gruppo, quest'ultimo può decidere, a maggioranza di due terzi dei membri che lo compongono, di eleggere un altro presidente tra gli Stati membri fino all'elezione del presidente successivo a norma del paragrafo 1.

Art. 3 Convocazione di una riunione

1. Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri. Il presidente fornisce un calendario indicativo delle riunioni che intende organizzare durante il suo mandato, tenendo conto del programma di lavoro del gruppo.

2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in principio, presso i locali della Commissione.

Art. 4 Metodi di lavoro

Il gruppo svolge il proprio lavoro mediante una combinazione di riunioni fisiche o virtuali e di procedure scritte.

Art. 5 Ordine del giorno

1. Il presidente, assistito dal segretariato, stabilisce l'ordine del giorno e lo trasmette ai membri del gruppo.

2. L'ordine del giorno è adottato dal gruppo all'inizio della riunione.

Art. 6 Regole di voto e posizioni espresse dai membri del gruppo

1. Le decisioni del gruppo sono adottate per consenso, salvo altrimenti disposto nella presente decisione.

2. Se ha luogo una votazione, i membri che votano contro o si astengono hanno il diritto di far allegare al documento sottoposto a votazione una sintesi delle motivazioni della loro posizione.

3. Il gruppo adotta il suo programma di lavoro deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Art. 7 Terzi ed esperti

1. I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.

2. Il presidente può decidere di invitare rappresentanti delle parti interessate o degli esperti pertinenti a partecipare a una riunione del gruppo o a una determinata parte di essa, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del gruppo. Tuttavia, una maggioranza semplice dei membri del gruppo può opporsi a tale partecipazione.

3. I rappresentanti di terzi, le parti interessate pertinenti e gli esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 non assistono e non partecipano alle votazioni del gruppo.

Art. 8 Istituzione di sottogruppi

1. Il gruppo può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche relative alla sua attività.

2. Il gruppo definisce il mandato dei sottogruppi. Un sottogruppo riferisce al gruppo e cessa di esistere una volta assolto il proprio mandato.

3. I servizi della Commissione forniscono supporto di segreteria per le riunioni dei sottogruppi di cui al paragrafo 1.

4. Si applicano ai sottogruppi le norme in materia di accesso ai documenti e di riservatezza di cui all'articolo 10, le norme sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 11 e le norme in materia di spese di cui all'articolo 12.

Art. 9 Regolamento interno

1. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

2. Il presidente può proporre modifiche al regolamento interno su richiesta di un membro del gruppo o di propria iniziativa.

Art. 10 Accesso ai documenti e riservatezza

1. Le domande rivolte al gruppo per l'accesso ai documenti relativi alle sue attività sono trattate dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

2. Le discussioni del gruppo non sono aperte al pubblico. D'intesa con il presidente, il gruppo può decidere, per taluni argomenti, di consentire al pubblico di partecipare a tali dibattiti.

3. I documenti trasmessi ai membri del gruppo, ai rappresentanti di terzi e agli esperti non sono divulgati pubblicamente, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo.

4. Le regole della Commissione in tema di sicurezza relativa alla protezione delle informazioni classificate e delle altre informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/4433 e (UE, Euratom) 2015/4444 si applicano a ciascuna di tali informazioni ricevute, create o trattate dal gruppo. Le informazioni trattate dal gruppo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, sono debitamente protette.

5. I membri del gruppo nonché i rappresentanti di terzi e gli esperti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che i rappresentanti di terzi e gli esperti siano informati sugli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

Art. 11 Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali da parte del gruppo è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 12 Spese di riunione

1. La Commissione non corrisponde alcuna remunerazione alle persone che partecipano alle attività del gruppo per i loro servizi.

2. Le spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle riunioni del gruppo possono essere rimborsate dalla Commissione. I rimborsi sono effettuati in conformità alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker