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Decisione (UE) 2017/262 del Consiglio del 6 febbraio 2017 relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la gestione efficace del personale, è opportuno che il segretario generale disponga di un margine più ampio per delegare i suoi poteri al direttore generale dell'amministrazione per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile»). Inoltre, è opportuno che il segretario generale sia autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere di decidere in merito alle riassegnazioni e ai trasferimenti interni secondo il fabbisogno di personale nell'ambito delle rispettive direzioni generali.

È opportuno abrogare la decisione 2013/811/UE del Consiglio2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

  1. a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

  2. b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;

  3. c) dal segretario generale negli altri casi.

2. Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.

3. Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini