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Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione dell'8 febbraio 2017 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che il servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo debba consentire lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto.

Il servizio commerciale costituisce uno degli elementi essenziali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo in quanto, da un lato, gli altri sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) non offrono un servizio di questo tipo e, dall'altro, esso dovrebbe generare entrate conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1285/2013. L'accesso al suddetto servizio dovrebbe essere a pagamento. La politica tariffaria del servizio commerciale non è oggetto della presente decisione e dovrebbe essere definita successivamente.

La fornitura del servizio commerciale dovrebbe essere oggetto di contratti da concludere con uno o più fornitori di servizi.

È opportuno fissare quanto prima le specifiche tecniche e operative del servizio commerciale, dato che devono trascorrere vari anni prima che il servizio possa entrare nella fase operativa. L'elaborazione delle specifiche è stata oggetto di vari studi, sperimentazioni e consultazioni delle parti interessate negli ultimi anni. Essa è anche il frutto di un compromesso tra la necessità di apportare un reale valore aggiunto a beneficio degli utenti, da un lato, e la volontà di ridurre al minimo le modifiche da apportare al sistema, che costituiscono un fattore di rischio, e di rispettare il calendario fissato dal regolamento (UE) n. 1285/2013, dall'altro.

Ne consegue che, per consentire effettivamente lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali, è essenziale, e tecnicamente fattibile, che il servizio commerciale integri due miglioramenti di rilievo rispetto al servizio aperto, ossia una maggiore precisione in termini di localizzazione e una capacità di autenticazione rafforzata. Inoltre, al fine di soddisfare in modo ottimale le varie esigenze delle diverse comunità di utenti del servizio commerciale, è indispensabile che i due miglioramenti vengano offerti loro indipendentemente l'uno dall'altro.

L'alta precisione in termini di localizzazione dovrebbe ampliare il campo delle applicazioni della tecnologia di radionavigazione via satellite. A tal fine è importante migliorare la qualità dei dati forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo in modo che l'errore di posizionamento sia ridotto a meno di un decimetro, in condizioni di funzionamento nominali. Si noti che anche i segnali emessi da altri sistemi globali di radionavigazione via satellite, come il sistema globale di posizionamento (GPS) degli Stati Uniti d'America, potrebbero contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

La capacità di autenticazione dovrebbe aumentare il livello di sicurezza, evitando in particolare i rischi di falsificazione e di frode. A tal fine è necessario introdurre elementi complementari nei segnali satellitari per garantire agli utenti che le informazioni che ricevono provengano effettivamente dal sistema istituito dal programma Galileo e non da una fonte non riconosciuta. La capacità di autenticazione del servizio commerciale andrebbe quindi non solo ad integrare la capacità di autenticazione dei dati relativi alla localizzazione che sarà contenuta nei segnali del servizio aperto, offerto gratuitamente, ma comprenderebbe in più, in vista di una migliore protezione, una particolare identificazione dei segnali attraverso la lettura di codici criptati, contenuti a loro volta nei segnali e ai quali si accederebbe a pagamento.

Prima di avviare lo sviluppo operativo del servizio commerciale dovrebbe essere effettuata un'analisi globale dei rischi. Tale analisi dovrebbe essere realizzata prima della conclusione positiva della «GNSS Service Centre delta Critical Design Review» prevista per il 1o giugno 2017.

Il servizio commerciale dovrebbe possedere un valore aggiunto rispetto al servizio aperto per consentire lo sviluppo di applicazioni a fini commerciali o professionali, essere accessibile al maggior numero possibile di utenti e includere un criptaggio commerciale. A tal fine l'uso di informazioni classificate UE (ICUE) da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale non è previsto né per il servizio aperto, né per il servizio commerciale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013, sulla base soprattutto di un'analisi del rischio di sicurezza, tenendo pienamente conto dei pareri degli esperti degli Stati membri. Tale decisione dovrebbe inoltre tenere conto dei risultati di un'analisi costi-benefici.

Le specifiche oggetto della presente decisione sono conformi alle norme stabilite a livello internazionale in materia di radionavigazione, in particolare alle norme elaborate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e alle disposizioni dell'accordo concluso il 26 giugno 2004 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni.

È quindi opportuno stabilire le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la piena applicazione delle disposizioni della decisione 2014/496/PESC del Consiglio2.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker