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Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017 che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 5,

La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili (la «rete di costante comunicazione»). Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione3.

Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha istituito un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il SARR. In particolare, il Centro provvede alla gestione quotidiana e alla manutenzione dell'applicazione informatica del sistema di allarme rapido e di reazione (la «applicazione informatica del SARR»).

La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE. La nuova decisione ha rilanciato il SARR. Essa ha inoltre ampliato l'ambito di lavoro della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha stabilito inoltre norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

In considerazione delle modifiche apportate al SARR, è opportuno rivedere e aggiornare le procedure che ne disciplinano il funzionamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento e l'applicazione uniforme del SARR, è necessario stabilire procedure dettagliate per lo scambio di informazioni. Tali procedure dovrebbero evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con le strutture e i meccanismi esistenti per il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti preposte alla notifica degli allarmi e alla determinazione delle misure di risposta (autorità competenti per il SARR). Al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri comunichino i dati di contatto delle autorità competenti per il SARR agli Stati membri e alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche riguardanti le autorità competenti.

L'efficacia del SARR dipende dalla tempestiva comunicazione e dallo scambio di informazioni appropriate in merito alla comparsa o allo sviluppo di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. È pertanto opportuno precisare scadenze ben definite per la notifica degli allarmi e la comunicazione delle informazioni.

Al fine di evitare duplicazioni strutturali delle notifiche degli allarmi e azioni contraddittorie, dovrebbe essere consentito ad altri pertinenti sistemi di allarme rapido e di informazione istituiti in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del trattato Euratom di servirsi del SARR per trasmettere segnalazioni e informazioni su eventi che costituiscono o potrebbero costituire una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Una siffatta possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che la connessione a partire da altri sistemi non comprometta la sicurezza del SARR e rispetti le norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il SARR dovrebbe inoltre essere compatibile con il sistema dei campi di dati, flussi di lavoro e diritti di accesso di qualsiasi altro sistema di allarme e di informazione a cui sia connesso. L'applicazione informatica del SARR dovrebbe essere adattata al fine di consentire una siffatta interoperabilità con sistemi di allarme e di informazione differenti.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, in caso di notifica di un allarme gli Stati membri si consultano tra loro in seno al comitato per la sicurezza sanitaria («CSS») allo scopo di coordinare le risposte nazionali e di fornire comunicazioni in merito al rischio e alla crisi. Al fine di facilitare il coordinamento di tali risposte e una comunicazione efficace, è opportuno specificare le procedure di coordinamento delle risposte da parte degli Stati membri, nonché le procedure per fornire efficacemente informazioni al pubblico e/o agli operatori sanitari.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Nel contesto delle attività del SARR dovrebbero essere applicati la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e il regolamento (CE) n. 45/2001.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all'articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE.

È pertanto opportuno abrogare e sostituire la decisione 2000/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Autorità competenti per il SARR

1. La Commissione concede alle autorità competenti per il SARR, designate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, l'accesso al sistema di allarme rapido e di reazione istituito a norma dell'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE.

2. Gli Stati membri si assicurano che siano attivati efficaci canali di comunicazione tra le autorità competenti per il SARR e tutte le altre pertinenti autorità competenti soggette alla loro giurisdizione al fine di individuare immediatamente le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che rispondono ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1082/2013/UE.

Art. 1 bis Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «modulo di localizzazione dei passeggeri» («PLF»): un modulo compilato su richiesta delle autorità sanitarie che raccoglie perlomeno i dati relativi ai passeggeri specificati all’allegato I e che è utile a tali autorità nella gestione di un evento di sanità pubblica, in quanto consente loro di rintracciare i passeggeri transfrontalieri che possono essere stati esposti a una persona infetta da SARS-CoV-2;

  2. b) «dati del modulo di localizzazione dei passeggeri» («dati PLF»): i dati personali raccolti tramite un PLF;

  3. c) «punto di ingresso digitale»: il luogo digitale unico presso il quale le autorità competenti del SARR possono collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali alla piattaforma di scambio PLF;

  4. d) «viaggio»: il viaggio transfrontaliero, costituito da una o più tratte, effettuato da una persona con mezzi di trasporto collettivo con posti preassegnati, tenuto conto del luogo di partenza iniziale e di destinazione finale della persona;

  5. e) «tratta»: un singolo viaggio transfrontaliero di un passeggero senza coincidenze o cambi di volo, treno, nave o veicolo;

  6. f) «passeggero infetto»: un passeggero che, sulla base dei pertinenti criteri di laboratorio, risulta infettato da SARS-CoV-2;

  7. g) «persona esposta»: un passeggero o altra persona che è stato/a in stretto contatto con un passeggero infetto;

  8. h) «allarme»: una notifica attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) a norma dell’articolo 9 della decisione 1082/2013/UE.

Art. 2 bis Piattaforma per lo scambio di dati PLF

1.

È istituita nell'ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti e delle persone esposte («piattaforma di scambio PLF»), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema.

La piattaforma di scambio PLF fornisce un punto di ingresso digitale affinché le autorità competenti del SARR possano collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali o possano collegarsi attraverso il sistema comune dell’Unione europea per PLF digitale (EUdPLF), al fine di consentire lo scambio dei dati raccolti tramite PLF.

Le autorità competenti del SARR possono utilizzare la piattaforma di scambio PLF per lo scambio di ulteriori dati, ossia dati epidemiologici, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2, conformemente all’articolo 2 ter, paragrafo 5.

2. La piattaforma di scambio PLF è gestita dall’ECDC.

3. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 2 relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF, le autorità competenti del SARR degli Stati membri che impongono la compilazione di PLF si scambiano, attraverso la piattaforma di scambio PLF, un insieme di dati PLF quale specificato all’articolo 2 ter.

4. Le autorità competenti del SARR possono continuare ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF attraverso gli altri canali di comunicazione esistenti richiamati all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti.

5. La piattaforma di scambio PLF non conserva i dati PLF e gli ulteriori dati epidemiologici. La piattaforma permette soltanto che le autorità competenti del SARR ricevano i dati trasmessi loro da altre autorità competenti del SARR, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. L’ECDC accede ai dati solo per garantire il buon funzionamento della piattaforma di scambio PLF.

6. Le autorità competenti del SARR non conservano i dati PLF ed epidemiologici ricevuti attraverso la piattaforma di scambio PLF per un periodo superiore al periodo di conservazione applicabile nell’ambito delle loro attività nazionali di tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2.

7. La Commissione coopera con l’ECDC nell’adempimento dei compiti ad esso affidati a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative relative all’introduzione, all’attuazione, alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma di scambio PLF.

8. Il trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 è effettuato fino al 31 maggio 2022 oppure, se precedente, fino al giorno in cui il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità avrà dichiarato, conformemente al regolamento sanitario internazionale, la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2.

Art. 2 ter Dati da scambiare

1. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, i seguenti dati PLF:

  1. a) nome;

  2. b) cognome;

  3. c) data di nascita;

  4. d) numero di telefono (fisso e/o cellulare)

  5. e) indirizzo email;

  6. f) indirizzo di residenza.

1 bis. Mediante la piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR trasmettono inoltre i dati PLF di cui al paragrafo 1 relativi alle persone esposte alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza di tali persone, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, a condizione che tali dati siano stati raccolti nel contesto delle misure di tracciamento dei contatti adottate a seguito dell'identificazione di un passeggero infetto e a condizione che la trasmissione di tali dati sia necessaria ai fini del tracciamento dei contatti.

1 ter. Le autorità competenti del SARR che trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis indicano se tali dati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.

2. Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o dell'ultima partenza del passeggero infetto o della persona esposta possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti.

3. Se necessario per identificare le persone esposte, quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta disponibile del viaggio di tale passeggero, i seguenti dati PLF:

  1. a) luogo di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);

  2. b) luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);

  3. c) data di partenza di ciascun trasporto interessato;

  4. d) ogni tipo di trasporto interessato (ad esempio aereo, ferroviario, autobus, traghetto, nave);

  5. e) numero di identificazione (ad esempio numero del volo, numero del treno, numero di targa dell’autobus, nome del traghetto o della nave) di ciascun trasporto interessato;

  6. f) numero del posto a sedere/della cabina per ciascun trasporto interessato;

  7. g) orario di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera e).

4. Se sono in grado di individuare gli Stati membri interessati sulla base delle informazioni a loro disposizione, le autorità competenti del SARR dello Stato membro che notifica l’allarme trasmettono i dati di cui al paragrafo 3 solo alle autorità competenti del SARR di tali Stati membri.

5. Le autorità competenti del SARR sono in grado di fornire i seguenti dati epidemiologici, ove ciò sia necessario per effettuare un efficace tracciamento dei contatti:

  1. a) tipo di test effettuato;

  2. b) variante del virus SARS-CoV-2;

  3. c) data di prelievo del campione;

  4. d) data di insorgenza dei sintomi.

6. Qualora il sistema PLF nazionale di uno Stato membro sia temporaneamente indisponibile, nel periodo di indisponibilità temporanea le autorità competenti del SARR dello Stato membro che ha raccolto i dati personali di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 provenienti dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalla persona esposta sulla base del diritto nazionale possono trasmettere tali dati mediante la piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti.

Art. 2 quater Responsabilità delle autorità competenti del SARR e responsabilità dell’ECDC nel trattamento dei dati PLF

1. Le autorità competenti del SARR che scambiano dati PLF e i dati di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 5, sono contitolari del trattamento per l’inserimento e la trasmissione di tali dati attraverso la piattaforma di scambio PLF, fino al ricevimento degli stessi. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono attribuite in conformità dell’allegato II. Ciascuno Stato membro che intenda partecipare allo scambio transfrontaliero di dati PLF attraverso la piattaforma di scambio PLF notifica all’ECDC, prima dell’adesione, la propria intenzione di aderire e comunica quale autorità competente del SARR è designata come titolare del trattamento responsabile.

2. L’ECDC è il responsabile del trattamento dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. Esso fornisce la piattaforma di scambio PLF, garantisce la sicurezza del trattamento, compresa la trasmissione, dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF e rispetta gli obblighi del responsabile del trattamento di cui all’allegato III.

3. L’efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati PLF scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF è periodicamente verificata, esaminata e valutata dall’ECDC e dalle autorità competenti del SARR autorizzate ad accedere alla piattaforma di scambio PLF.

4. L’ECDC ricorre alla Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento e garantisce che ad essa si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti con la presente decisione.

Art. 3 Altri sistemi di allarme rapido e di informazione nell'Unione

1. Nella notifica di allarme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene specificato se il rischio individuato sia già stato notificato attraverso altri sistemi di allarme o di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom.

2. Nel caso in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero sia comunicata tramite più di un sistema di allarme o di informazione dell'Unione, la Commissione indica attraverso il SARR il sistema principale per lo specifico tipo di scambio di informazioni.

3. Ai fini del presente articolo, gli altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione o istituiti a norma del trattato Euratom includono i sistemi di cui all’allegato IV.

Art. 4 Coordinamento delle risposte nazionali a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

Art. 7 Abrogazione della decisione 2000/57/CE

1. La decisione 2000/57/CE è abrogata.

2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker