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Decisione di esecuzione (UE) 2017/258 della Commissione del 13 febbraio 2017 relativa agli obiettivi prestazionali rivisti e alle misure appropriate inclusi nel piano nazionale o nel piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive [notificata con il numero C(2017) 728] (I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo»)1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)2, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete3, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione4 sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

Il 30 giugno 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/10565 relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali presentati dalla Svizzera con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica.

Il 2 luglio 2015 la Svizzera ha presentato un piano nazionale o un piano per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisto, comprendente obiettivi prestazionali rivisti.

L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.

La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente e prendendo in considerazione le misure appropriate adottate dalla Svizzera per garantire la coerenza degli obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello di UE. Tale valutazione ha dimostrato che detti obiettivi non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. Inoltre le misure appropriate adottate dalla Svizzera non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con l'allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un contesto economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti continuano a non essere coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione, per i motivi illustrati di seguito. Inoltre le misure appropriate adottate dalla Svizzera non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.

Per quanto riguarda la Svizzera, i suoi obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dei costi unitari determinati di rotta dell'1,4 % nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,8 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 28,1 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Svizzera e superiore di circa il 38 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 4,1 % superiore ai costi effettivi nel 2014. Nella revisione dei suoi obiettivi la Svizzera non ha rivisto al ribasso i costi determinati di rotta e ha solo rivisto al rialzo la previsione di traffico espressa in termini di unità di servizio.

È opportuno pertanto che la Commissione adotti una decisione sulle necessarie misure correttive che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le restanti incoerenze identificate nella presente decisione. Per quanto riguarda il settore concernente l'efficienza economica, i suggerimenti relativi alle suddette misure correttive dovrebbero essere formulati, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo presenti le cause delle carenze individuate e gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. A norma del regolamento (CE) n. 549/2004 come integrato nell'accordo, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 la Svizzera dovrebbe, oltre ad adottare misure correttive, comunicare alla Commissione gli elementi che ne dimostrano la coerenza con la presente decisione. Entrambi gli elementi dovrebbero essere comunicati alla Commissione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che l'attuazione delle misure correttive renda gli obiettivi prestazionali rivisti conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete.

Per affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, occorre garantire che le misure correttive conducano ad obiettivi prestazionali rivisti.

La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo.

Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, di cui all'allegato I, nonché le misure appropriate incluse nel piano di prestazione rivisto del FABEC presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, non sono adeguati per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di cui alla decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Art. 2

Per quanto riguarda il FABEC la Svizzera adotta misure correttive riguardanti i suoi obiettivi prestazionali nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, tenendo conto dei suggerimenti di cui all'allegato II.

Art. 3

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione