Decisione di esecuzione (UE) 2017/259 della Commissione del 13 febbraio 2017 relativa a taluni obiettivi prestazionali rivisti e a misure appropriate inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive [notificata con il numero C(2017) 729] (I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, maltese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete2, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione3 sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
Il 2 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/3474 relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani iniziali di prestazione con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. Sono destinatari della suddetta decisione: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca; con la decisione la Commissione chiede che siano rivisti gli obiettivi nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e/o l'efficienza economica.
Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno presentato, entro il 2 luglio 2015, piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, comprendenti gli obiettivi prestazionali rivisti. Il 4 febbraio 2016 la Spagna e il Portogallo hanno presentato una modifica del piano per i blocchi funzionali di spazio aereo, comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti.
L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.
La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente e prendendo in considerazione le eventuali misure appropriate adottate dagli Stati membri interessati per garantire la coerenza degli obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med non sono stati rivisti e non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. Inoltre le misure appropriate adottate dagli Stati membri ed elencate nel presente considerando non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC continuano a non essere coerenti con l'obiettivo prestazionale pertinente a livello dell'Unione, per i motivi indicati di seguito. Inoltre le misure appropriate adottate dagli Stati membri ed elencate nel presente considerando non sono sufficienti in quanto non contemplano scadenze concrete con specifici obiettivi intermedi e, quindi, non sono adeguate per quanto riguarda la revisione degli obiettivi da raggiungere.
Per quanto riguarda la Francia, i suoi obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (-0,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo rivisto per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta uguale alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Francia, ma risulta superiore di circa il 22 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 7,9 % superiore ai costi effettivi nel 2014. Nella revisione dei suoi obiettivi la Francia non ha rivisto al ribasso i costi determinati di rotta e ha solo rivisto al rialzo la previsione di traffico espressa in termini di unità di servizio.
Per quanto riguarda la Germania, i suoi obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3,5 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è lievemente superiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è tuttavia in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,8 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 12,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Germania e superiore di circa il 34 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 3,9 % superiore ai costi effettivi nel 2014.
Per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,4 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,2 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo rivisto per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta lievemente superiore (+ 1,3 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dei Paesi Bassi e superiore di circa il 19 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il 2019. La previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2015 è inoltre del 3,4 % superiore ai costi effettivi nel 2014. Inoltre, nella revisione dei loro obiettivi, i Paesi Bassi non hanno rivisto al ribasso i costi determinati di rotta e non hanno neppure rivisto la previsione di traffico espressa in termini di unità di servizio.
È opportuno pertanto che la Commissione adotti una decisione sulle necessarie misure correttive che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. I suggerimenti relativi alle suddette misure correttive dovrebbero essere formulati, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo presenti le cause delle carenze individuate e gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione. A norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 gli Stati membri interessati dovrebbero non solo adottare misure correttive, ma anche comunicare alla Commissione gli elementi che ne dimostrano la coerenza con la presente decisione. Entrambi gli elementi dovrebbero essere comunicati alla Commissione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che l'attuazione delle misure correttive renda gli obiettivi prestazionali rivisti conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. Ciò riguarda, in particolare, i seguenti centri di controllo di area (ACC): UAC Maastricht (Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), Bordeaux, Brest, Marsiglia e Reims (Francia) per quanto riguarda il FABEC, Nicosia (Cipro), Atene e Makedonia (Grecia) per quanto riguarda il FAB Blue Med.
Per affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, occorre garantire che le misure correttive conducano ad obiettivi prestazionali rivisti.
Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, di cui all'allegato I, nonché le misure appropriate incluse nei piani di prestazione rivisti presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 non sono adeguati per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di cui alla decisione di esecuzione 2014/132/UE.
Art. 2
Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e Cipro, Italia, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med adottano misure correttive riguardanti i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, tenendo conto dei suggerimenti di cui alla parte A dell'allegato II.
Art. 3
Francia, Germania e Paesi Bassi, per quanto riguarda il FABEC, adottano misure correttive riguardanti i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, tenendo conto dei suggerimenti di cui alla parte B dell'allegato II.
Art. 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione