Decisione (UE) 2017/265 della Commissione del 14 febbraio 2017 che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [notificata con il numero C(2017) 757]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca1, in particolare l'articolo 3,
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato.
L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte.
Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850.
La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
Art. 2
Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.
Art. 3
La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione