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Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio del 21 febbraio 2017 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio2 sono autorizzati a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Essi sono altresì autorizzati a concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio3 il Lussemburgo è stato autorizzato, come misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25000 EUR fino al 31 dicembre 2016.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2016, il Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga a decorrere dal 1o gennaio 2017 e, nel contempo, ad aumentare la soglia da 25000 EUR a 30000 EUR.

Con lettere del 4 ottobre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Lussemburgo. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato al Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Secondo le informazioni comunicate dal Lussemburgo, altri 970 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura di deroga al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Diminuirebbe di conseguenza anche l'onere dell'amministrazione tributaria di riscuotere i tributi e di verificare le piccole imprese.

Dato che la misura di deroga comporta una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, che saranno ancora autorizzate a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Lussemburgo ad applicare la soglia più elevata fino al 31 dicembre 2019.

Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato al fine di poter valutare se sono idonee ed efficaci. Inoltre, poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica dette disposizioni entri in vigore prima del 31 dicembre 2019. La misura di deroga dovrebbe pertanto essere limitata nel tempo ed essere accompagnata da una clausola di cessazione dell'efficacia.

Al fine di garantire che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare quelli tesi a evitare effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1o gennaio 2017. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura di deroga, è rispettata la legittima aspettativa degli interessati, in quanto la misura di deroga non viola i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.

Secondo le informazioni fornite dal Lussemburgo, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale.

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa, del 25 giugno 2008.

La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio4.

La decisione di esecuzione 2013/677/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30000 EUR. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.»

Art. 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017 Per il Consiglio Il presidente E. Scicluna