Decisione (UE) 2017/435 del Consiglio del 28 febbraio 2017 relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, al fine di modificare per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20002, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 20053 («accordo di Cotonou»).
Conformemente alla decisione 2010/648/UE del Consiglio4, l'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou («accordo») è stato firmato dalle parti al Consiglio dei ministri ACP-UE di Ouagadougou, del 22 giugno 2010, con riserva della sua conclusione in data successiva.
Conformemente alla decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE5, l'accordo è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 31 ottobre 2010.
È opportuno approvare l'accordo.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 20056, è approvato a nome dell'Unione europea.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata o le persone abilitate, a nome dell'Unione, a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 93 dell'accordo di Cotonou per esprimere il consenso dell'Unione a essere da esso vincolata.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017 Per il Consiglio Il presidente J. Herrera