Decisione (UE) 2017/443 del Consiglio del 6 marzo 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio1, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternative alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, tali regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.
Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138.
Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative alla costruzione di veicoli, la risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) dovrebbe essere modificata mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, senza ostacolare gli sviluppi in corso a livello di Unione nel quadro della guida cooperativa, connessa e automatizzata.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti dell'UNECE, vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo, riguardo all'adozione di tali atti UN,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 13 al 17 marzo 2017 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017 Per il Consiglio Il presidente R. Galdes