Decisione di esecuzione (PESC) 2017/416 del Consiglio del 7 marzo 2017 che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan1, in particolare l'articolo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a persone e entità soggette a misure restrittive.
Il 16 febbraio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimosso una persona dall'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggette a misure restrittive.
È opportuno pertanto sostituire di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2011/486/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017 Per il Consiglio Il presidente L. Grech