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Decisione di esecuzione (UE) 2017/487 della Commissione del 17 marzo 2017 che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2017) 1693]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della medesima direttiva, l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi è vietata.

La decisione 2005/51/CE della Commissione2 ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere, a determinate condizioni, una deroga a tali disposizioni per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti, importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

Alcuni Stati membri hanno richiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere la summenzionata deroga. Dalle informazioni presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2005/51/CE emerge che, quando ci si è avvalsi della deroga, le condizioni specifiche stabilite da tale decisione sono state rispettate e sono sufficienti per impedire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Ne consegue che non sussiste alcun rischio fitosanitario connesso all'attività di cui alla decisione 2005/51/CE.

È quindi opportuno prorogare la deroga sino al 31 dicembre 2019.

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata in tal senso.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE, la data «28 febbraio 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione