Decisione (UE) 2017/561 del Consiglio del 21 marzo 2017 concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico1, istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra2, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 («accordo»), stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo. L'articolo 38 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 autorizza il comitato misto UE-Messico a modificare tale allegato.
L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra per i prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e con la Repubblica di San Marino per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato. Tale unione doganale consente alle merci originarie del Messico di beneficiare di un trattamento preferenziale a norma della decisione n. 2/2000 anche quando sono esportate verso Andorra e San Marino.
È stato convenuto che il Messico accetterà come originari dell'UE ai sensi dell'allegato III della decisione n. 2/2000 i prodotti originari del Principato di Andorra che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.
È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III della decisione n. 2/2000 un'appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.
La dichiarazione comune V3 della decisione n. 2/2000 prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
Il comitato misto UE-Messico deve adottare una decisione che proroghi per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3. Tale decisione deve essere applicata fino al 31 dicembre 2019.
È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.
È opportuno pertanto modicare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente.
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE-Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017 Per il Consiglio Il presidente E. Scicluna