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Decisione (UE) 2017/594 del Consiglio del 21 marzo 2017 relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro2 (l'«accordo»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Tali negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'accordo con la soppressione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1o luglio 2010.

Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione tecnica obsoleta giunta a scadenza nel 1998 e il corrispondente allegato che vi fa riferimento.

Conformemente alla decisione 2011/250/UE del Consiglio3, il protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (il «protocollo»), è stato firmato in data 7 aprile 2011, con riserva della conclusione.

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili, è approvato a nome dell'Unione4.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2 del protocollo.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017 Per il Consiglio Il presidente E. Scicluna