Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione del 23 marzo 2017 relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 1815] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare certificati adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW).
Con lettera del 29 marzo 2011 la Grecia ha chiesto il riconoscimento del Montenegro. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità montenegrine al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Montenegro soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate opportune misure per prevenire frodi in relazione ai certificati in questione. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia).
La Commissione ha proceduto alla valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Montenegro basandosi sui risultati di un'ispezione effettuata nel febbraio 2012 e tenendo conto di un piano di azioni correttive presentato dalle autorità montenegrine nel giugno 2013.
La valutazione ha consentito di individuare diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità montenegrine, fra cui carenze in relazione alle disposizioni nazionali, come la mancanza di disposizioni riguardanti le qualifiche di determinate categorie di istruttori, l'insufficienza e la non completezza dei requisiti in materia di abilitazione, nonché le procedure di qualità e i programmi di formazione. È stata quindi ritenuta necessaria un'ulteriore ispezione da parte dell'Agenzia, che ha avuto luogo nel marzo 2015.
In seguito a tale ispezione, nel novembre 2015 le autorità montenegrine hanno presentato un piano di azioni correttive aggiornato. Nel maggio 2016 la Commissione ha trasmesso alle autorità montenegrine una relazione di valutazione basata sui risultati dell'ispezione del marzo 2015 e sul piano di azioni correttive aggiornato e ha chiesto ulteriori chiarimenti, che le autorità montenegrine hanno fornito nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2016.
In base a tutte le informazioni ottenute si può concludere che le autorità montenegrine hanno adottato misure volte ad allineare il loro sistema di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate.
In particolare, il Montenegro ha adottato una nuova legislazione che pone rimedio alle carenze individuate nelle disposizioni nazionali, ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.
L'esito finale della valutazione dimostra che il Montenegro soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che tale paese ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della suddetta valutazione.
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Montenegro è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione