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Decisione (UE) 2017/710 del Consiglio del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO2)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione4.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione5.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione6.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione7.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione8.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione9.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione11.

Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017 Per il Consiglio Il presidente R. Galdes