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Decisione di esecuzione (UE) 2017/810 della Commissione del 10 maggio 2017 relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido borico proposta dalla Francia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2935] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

La società Rütgers Organics GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda completa con lo scopo di ottenere il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione rilasciata dalla Germania per quanto riguarda un preservante del legno contenente il principio attivo acido borico («il prodotto»). La Germania ha autorizzato il prodotto per il trattamento preventivo, da parte di utilizzatori professionali, contro i funghi che causano marciume del legno, gli insetti, le termiti sotterranee e le termiti del legno secco.

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2 l'acido borico è classificato come tossico per la riproduzione (categoria 1B) e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento, l'uso di un biocida contenente acido borico è limitato agli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite in detto paragrafo.

La Francia ha ritenuto che non fosse soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e ha comunicato al richiedente, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la sua proposta di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione in Francia. La motivazione di tale rifiuto è la tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

Il richiedente ha contestato il rifiuto proposto, ritenendo tale misura non sufficientemente giustificata in base ai motivi enunciati all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 6 ottobre 2016 la Francia ha informato di conseguenza la Commissione in conformità all'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

Dalle argomentazioni presentate dalla Francia risulta che il rischio associato all'uso del prodotto da parte di utilizzatori professionali, pur essendo accettabile in base ai pertinenti modelli di valutazione dell'esposizione, non è trascurabile; risulta inoltre che sul mercato francese sono disponibili, per gli usi previsti del prodotto, altri preservanti del legno contenenti principi attivi che non soddisfano i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che il prodotto non era finora disponibile su tale mercato. La Francia ritiene pertanto che il prodotto non sia essenziale per contrastare alcun pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e che la mancata autorizzazione del prodotto in Francia non avrebbe alcun impatto negativo sproporzionato sulla società francese.

Non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all'interno dell'Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, in particolare dei gruppi vulnerabili. Nel lungo periodo gli utilizzatori professionali sono fortemente esposti ai biocidi e soddisfano la definizione di «gruppi vulnerabili» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera ad), del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Francia per il prodotto di cui al paragrafo 2 è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2. Il paragrafo 1 si applica al prodotto identificato dal seguente numero di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:

BC-QC011565-51.

Art. 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione