Decisione di esecuzione (UE) 2017/811 della Commissione del 10 maggio 2017 che approva il piano modificato presentato dal Belgio per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2947] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della suddetta direttiva ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova.
Il piano presentato dal Belgio è stato approvato da ultimo con la decisione 2004/835/CE della Commissione2.
Il 24 ottobre 2016 le autorità belghe hanno presentato un piano modificato e richiesto l'approvazione delle modifiche che tengono conto dei progressi ottenuti relativamente ai metodi per diagnosticare le malattie oggetto dei programmi di controllo sanitario specificati all'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE.
Tale piano modificato è stato esaminato dalla Commissione, soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/158/CE e consente il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa, a condizione che esso sia applicato efficacemente ed aggiornato periodicamente dal Belgio. È quindi opportuno approvarlo.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato il piano modificato presentato dal Belgio alla Commissione il 24 ottobre 2016 in cui sono precisate le misure nazionali da attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e di uova da cova, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione