Decisione (UE) 2017/1368 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione della Croazia, tra l’altro, all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1 («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo («protocollo»). A norma dell’accordo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell’adesione della Croazia all’Unione. I negoziati con il Cile si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 9 luglio 2015 a Bruxelles.
È opportuno che il protocollo sia firmato.
Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Art. 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013 in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. CARDONA