Decisione (UE) 2017/817 del Consiglio dell'11 maggio 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno dell'organo di esame delle politiche commerciali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce la frequenza degli esami cui sono sottoposte le politiche e le prassi commerciali dei membri dell'OMC. La frequenza degli esami delle politiche commerciali di ciascun membro dipende dalla sua quota degli scambi mondiali. I quattro membri che detengono le maggiori quote degli scambi sono attualmente esaminati ogni due anni. I sedici membri successivi in termini di quote degli scambi mondiali sono esaminati ogni quattro anni, mentre tutti i membri rimanenti sono attualmente esaminati ogni sei anni.
L'aumento del numero dei membri dell'OMC dal 1995 ha comportato anche l'aumento del numero di esami necessari a garantire la conformità all'allegato 3 dell'accordo OMC, incrementando l'onere che grava sui membri e sul segretariato dell'OMC. Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, l'organo di esame delle politiche commerciali (TPRB) dell'OMC suggerisce di prolungare di un anno la durata dei cicli attualmente in essere. I membri dell'OMC sarebbero pertanto esaminati ogni tre, cinque o sette anni in funzione della loro quota degli scambi mondiali.
In conformità dell'articolo X, paragrafo 8, dell'accordo OMC, le decisioni di approvare le modifiche dell'allegato 3 dell'accordo OMC devono essere adottate per consenso dalla conferenza ministeriale o, a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, dal consiglio generale negli intervalli tra le riunioni della conferenza ministeriale e, una volta approvate, entreranno in vigore per tutti i membri dell'OMC.
Al fine di salvaguardare l'efficacia del sistema degli esami, il TPRB ha raccomandato inoltre di modificare il proprio regolamento interno per introdurre lievi modifiche che agevolerebbero lo svolgimento degli esami, quale la concessione di quattro settimane, invece delle attuali tre, al membro oggetto dell'esame per permettergli di rispondere a domande inviate in anticipo quando si avvale del calendario alternativo. Altre modifiche del regolamento interno prevedono, ad esempio, la possibilità che un membro dell'OMC presenti cambiamenti significativi della sua politica commerciale in occasione di una riunione del TPRB durante il periodo che intercorre tra due esami della politiche commerciali o la possibilità, su richiesta di un membro, di rendere più interattiva la seconda giornata di esame mediante il ricorso a gruppi di esperti o la costituzione, da parte del segretariato dell'OMC, di un elenco di oratori per gli interventi dei membri dell'OMC durante la prima giornata di esame. Il TPRB può adottare la decisione di modificare il proprio regolamento interno a norma dell'articolo IV, paragrafo 4, dell'accordo OMC.
È nell'interesse dell'Unione garantire il corretto funzionamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali, in modo tale che tutti i membri dell'OMC continuino a essere regolarmente esaminati e che le riunioni del TPRB siano preparate al meglio e risultino quanto più efficaci possibile.
È pertanto opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di OMC sia di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC e di modificare il regolamento interno del TPRB per agevolare lo svolgimento di detti esami,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nell'associarsi al consenso per modificare l'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC al fine di prolungare di un anno la durata dei cicli di esame delle politiche commerciali dei membri dell'OMC. La durata dei cicli di esame di cui all'allegato 3, paragrafo C, punto ii), dell'accordo OMC dipende dalla quota degli scambi mondiali ed è attualmente fissata a due, quattro o sei anni. I suddetti cicli saranno sostituiti rispettivamente da cicli di tre, cinque o sette anni.
Tale posizione è espressa dalla Commissione in occasione della prossima riunione del consiglio generale.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno all'organo di esame delle politiche commerciali consiste nell'associarsi al consenso per modificare il regolamento interno del TPRB, come previsto nel documento WT/RD/TPR/745.
Questa posizione è espressa dalla Commissione in occasione di una prossima riunione del TPRB.
Art. 3
Dopo la sua adozione, la modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell'accordo OMC, quale notificata dall'OMC, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. Cardona