Decisione (UE) 2017/861 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 3 dell'accordo SEE. Tale protocollo stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del medesimo protocollo possono essere adeguati dal comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 3 dell'accordo SEE.
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente R. Galdes