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Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sulla riassicurazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere tra i negoziatori principali il 12 gennaio 2017.

È opportuno firmare l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»).

Al fine di consentire l'istituzione del comitato congiunto in conformità dell'accordo, che offrirà all'Unione e agli Stati Uniti d'America un forum per lo scambio di informazioni sulla corretta attuazione dell'accordo, e al fine di consentire l'attuazione di pratiche armonizzate da parte delle autorità di vigilanza nell'Unione per quanto riguarda la vigilanza di gruppo che sono già possibili nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione in tale settore, gli articoli 4 e 7 dell'accordo dovrebbero essere applicati in via provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione nonché lo scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America relativamente alle disposizioni in materia di lingue. La firma dell'accordo deve aver luogo allo stesso tempo della firma dello scambio di lettere.

Art. 3

Gli articoli 4 e 7 dell'accordo si applicano in via provvisoria, in conformità degli articoli 9 e 10 dell'accordo stesso,1 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 3 bis

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Art. 4

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato congiunto di cui all'articolo 7 dell'accordo, sentiti i pareri espressi dal gruppo di lavoro del Consiglio «Servizi finanziari» e informa tale gruppo di lavoro, se opportuno e almeno una volta all'anno, dei progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. Cardona