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Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio del 29 maggio 2017 che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un'importante risorsaa disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca nella scienza dei materiali e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla sicurezza dei reattori nucleari.

Il funzionamento dell'HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari1, l'ultimo dei quali è scaduto il 31 dicembre 2015.

L'HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2016 in assenza di programma di ricerca supplementare, in attesa dei negoziati tra i soggetti incaricati da parte degli Stati membri finanziatori. Visto che negoziati hanno portato all'accordo tra due organismi nazionali, è necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.

Per assicurare la continuità tra programmi di ricerca supplementari, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Dovrebbe essere permesso che parte dei contributi per il programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 copriano le spese sostenute durante l'esercizio 2016.

Poiché l'HFR rappresenta tuttora un'infrastruttura insostituibile e indispensabile per la sulla sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della scienza di base,della formazione, nonché della gestione dei rifiuti (compreso lo studio del comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari utilizzati in specifici reattori dell'Unione di interesse europeo), è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino alla fine del 2019 nell'ambito del presente programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019.

Dato il loro particolare interesse per le capacità di irraggiamento dell'HFR, il Commissariat à l'energie atomique et aux energies alternatives («CEA») l'NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. («NRG»), quali agenti attuatori, rispettivamente, di Francia e Paesi Bassi, hanno concordato di finanziare l'intero programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 mediante contributi che verseranno al bilancio generale dell'Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.

Tali contributi sono finalizzati a finanziare il funzionamento dell'HFR allo scopo di sostenere un programma di ricercache presuppone un normale funzionamento e una manutenzione periodica dell'HFR. Una notifica ufficiale di disattivazione definitiva da parte dell'operatore NRG alle autorità nazionali regolatorie dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti che rimangono da effettuare e delle richieste di fondi da parte della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il programma di ricerca supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, i cui obiettivi sono definiti all'allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Art. 2

I costi dell'esecuzione del programma, stimati a 30,2 milioni di EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Francia e Paesi Bassi, mediante, rispettivamente la CEA e l'NRG. La ripartizione di questo importo è stabilita nell'allegato II. Questo contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio2.

Art. 3

1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

2. La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca dell'attuazione del programma.

Art. 4

Nel caso in cui l'NRG notifichi ufficialmente la disattivazione definitiva dell'NRG alle autorità regolatorie dei Paesi Bassi (prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura), le obbligazioni facenti capo a Francia e Paesi Bassi mediante, rispettivamente, la CEA e l'NRG, di effettuare uteriori versamenti sono sospese così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.

Art. 5

La Commissione presenta una relazione finale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la conclusione del programma di ricerca supplementare per l'HRF per il 2016-2019.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. Cordona