Decisione di esecuzione (UE) 2017/976 della Commissione del 7 giugno 2017 relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn (AS Tallinna Lennujaam) [notificata con il numero C(2017) 3798] (Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
1. DECISIONE DI DEROGA NOTIFICATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
Con email datata 14 febbraio 2017 e lettera ricevuta dalla Commissione il 7 marzo 2017, le autorità estoni, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE (di seguito «la direttiva»), hanno notificato la decisione di deroga del governo della Repubblica di Estonia, adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, relativa all'aeroporto di Tallinn.
La deroga consiste nella riserva a vantaggio dell'ente di gestione dell'aeroporto (Tallinn Airport Ltd), tramite la sua controllata al 100 % Tallinn Airport GH Ltd, come soggetto unico, del diritto di prestare a terzi presso l'aeroporto internazionale di Tallinn i seguenti servizi di cui all'allegato della direttiva, punti 3 e 5: assistenza bagagli e assistenza operazioni in pista. La deroga, basata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva è concessa per un periodo iniziale di due anni a decorrere dal 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2019. Inoltre, alla luce del periodo previsto per superare i vincoli di spazio e aprire ulteriormente il mercato, le autorità estoni hanno deciso di prorogare il suddetto lasso di tempo di un ulteriore periodo di due anni, dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2021, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, la Commissione ha consultato il governo estone in merito al suo progetto di relazione di valutazione.
2. SITUAZIONE ATTUALE NELL'AEROPORTO DI TALLINN
A seguito del recente aumento del traffico annuale, che ha superato la soglia dei 2 milioni di movimenti di passeggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, l'aeroporto di Tallinn rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ed è tenuto al rispetto degli obblighi della stessa relativamente all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra.
Per quanto concerne l'assistenza bagagli, attualmente l'aeroporto di Tallinn dispone di un terminal passeggeri e di un sistema di smistamento per i bagagli registrati in loco e per tutti i bagagli in transito, situato al piano interrato della parte centrale del terminal.
Nonostante la completa liberalizzazione del pieno accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, a causa dei problemi di spazio l'aeroporto è attualmente l'unico prestatore di servizi di assistenza bagagli e di assistenza operazioni in pista tramite la propria controllata.
Tallinn Airport Ltd sta ampliando l'aeroporto. Questo processo, programmato nel 2010, inizialmente non era stato previsto per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. Tuttavia poiché l'aeroporto ha raggiunto la soglia dei 2 milioni di passeggeri la direttiva è diventata applicabile e i piani di costruzione sono stati riesaminati di conseguenza, al fine di riservare investimenti specifici all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. L'aeroporto dispone di programmi di investimento sia per quanto concerne i piani di costruzione iniziali, che proseguiranno come programmato, che per quanto riguarda quelli progettati specificamente per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra per i prossimi anni, e ridurrà al minimo i disagi per i passeggeri durante i lavori di costruzione garantendo la continuità operativa, aspetto che sarà necessario, tenuto conto del previsto aumento del volume dei passeggeri, in particolare durante la prossima presidenza estone del Consiglio dell'UE, dal 1o luglio al 31 dicembre 2017.
Sono in corso o saranno avviati da Tallinn Airport Ltd i seguenti importanti progetti d'investimento infrastrutturali:
progetto di sviluppo dell'area lato volo nel periodo 2016-2020,
ampliamento della banchina sud del terminal passeggeri nel periodo 2016-2019,
costruzione del parcheggio (parte del progetto del terminal passeggeri) nel 2017,
investimenti per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra nel periodo 2019-2021.
3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha pubblicato un riassunto delle decisioni sulle deroghe notificate dalle autorità estoni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 marzo 20172 e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un'associazione di compagnie aeree che — contrariamente a quanto sostenuto dal governo estone — affermava che non vi fosse carenza di spazi nell'attuale infrastruttura che impedisse a Tallinn Airport Ltd di trovare una soluzione per l'insediamento di almeno un ulteriore prestatore di servizi. L'associazione di compagnie aeree sostiene che in passato è successo che diverse compagnie aeree abbiano fornito i servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Tallinn per un lungo periodo di tempo.
4. VALUTAZIONE DELLA DEROGA ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA
Le autorità estoni hanno basato la decisione di deroga sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, che consente espressamente agli Stati membri, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 6, paragrafo 23. Nel caso in esame, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, le autorità estoni hanno specificato le categorie cui fa riferimento la decisione di deroga. Le categorie di cui trattasi sono l'assistenza bagagli e l'assistenza operazioni in pista di cui ai punti 3 e 5 dell'allegato della direttiva, mentre l'accesso al mercato di tutte le altre categorie di servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn non è soggetto a limitazioni.
La deroga è concessa dalla Repubblica di Estonia principalmente per i seguenti motivi: gli attuali vincoli di spazio e capacità all'aeroporto di Tallinn non permettono di introdurre un ulteriore prestatore di servizi di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui sopra (escluso il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento) durante i lavori di costruzione che consentiranno di aprire completamente il mercato per l'assistenza bagagli e l'assistenza operazioni in pista. In particolare:
l'ubicazione e le dimensioni dell'attuale sistema di smistamento bagagli non consentono di destinare spazio ad altri prestatori di servizi di assistenza bagagli. Nello specifico lo spazio operativo limitato e ristretto rende difficile manovrare i carrelli dei bagagli per l'attuale prestatore di servizi, soprattutto durante i periodi di carico massimo. L'attuale sistema non può essere ampliato ad altre aree, il che significa che l'apertura del mercato a una seconda società di assistenza bagagli richiede importanti lavori per la costruzione di nuove strutture in un'area esterna,
la mancanza di spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta degli aeromobili rende impossibile parcheggiare unità operative supplementari per una seconda società di assistenza operazioni in pista. Le attuali posizioni di stazionamento destinate ai macchinari di assistenza a terra e ai carrelli bagagli nei piazzali di sosta e sotto la galleria del terminal passeggeri sono già completamente utilizzate. La gestione dell'attuale carenza di spazi è un problema per l'attuale prestatore di servizi, in particolare ad esempio durante la stagione invernale, quando anche i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare i limitati spazi di sosta disponibili. Non vi sono inoltre hangar o garage specifici adibiti al parcheggio delle unità operative. Poiché non c'è spazio per aumentare la capacità di parcheggio in prossimità del terminal passeggeri, accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza a terra non è attualmente possibile e richiede importanti lavori per la costruzione di nuove infrastrutture.
In primo luogo la Commissione considera limitata la zona bagagli, le cui dimensioni (72 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e 1,9 metri di altezza) sono insufficienti per consentire la presenza di un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli. Secondo, alla luce di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, che si riferisce a vincoli di spazio o di capacità, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, la Commissione osserva che tali aspetti nell'aeroporto di Tallinn sono caratterizzati da tre picchi di breve durata, durante i quali occorre azionare svariate unità operative in un tempo limitato nell'ambito degli attuali vincoli di spazio. In terzo luogo i vincoli di spazio non possono essere risolti rapidamente e semplicemente ampliando l'attuale zona servizi, in ragione della indisponibilità dell'area circostante che è edificata. Infine attualmente lo spazio disponibile non è sufficiente per il deposito delle unità operative o il collocamento del personale di un ulteriore prestatore di servizi di assistenza bagagli.
Per quanto concerne i servizi di assistenza in pista, la Commissione fa altresì osservare che in primo luogo vi è una mancanza di spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta degli aeromobili, la quale rende impossibile parcheggiare unità operative supplementari per una seconda società di assistenza operazioni in pista. In secondo luogo le attuali posizioni di stazionamento destinate ai macchinari di assistenza a terra e ai carrelli bagagli nei piazzali di sosta e sotto la galleria del terminal passeggeri sono già completamente utilizzate. Terzo, la gestione dell'attuale carenza di spazi da parte di Tallinn Airport Ltd è un problema per l'attuale prestatore di servizi, in particolare durante la stagione invernale, quando anche i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare i limitati spazi di sosta disponibili. Quarto, non vi sono hangar o garage specifici adibiti al parcheggio delle unità operative. Infine, poiché non c'è spazio per aumentare la capacità di parcheggio in prossimità del terminal passeggeri, accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza a terra non è attualmente possibile e richiede importanti lavori per la costruzione di nuove infrastrutture.
Per quanto concerne le affermazioni delle associazioni di compagnie aeree in merito al fatto che in passato svariate compagnie aeree abbiano fornito servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn, la Commissione fa osservare che, in base alle informazioni trasmesse dall'Estonia fin dal 1998, il numero di operazioni di assistenza aerea presso l'aeroporto di Tallinn ha avuto un incremento di oltre il 50 % e il numero di passeggeri è aumentato del 300 %, mentre le dimensioni delle zone in cui si effettuano le attività di assistenza di pista e bagagli sono rimaste invariate. La disponibilità di spazio è quindi mutata in ragione dell'aumento di traffico. L'associazione di compagnie aeree non specifica in che modo un altro prestatore di servizi di assistenza a terra potrebbe fornire i servizi di assistenza operazioni in pista e l'assistenza bagagli nelle circostanze attuali.
Per superare i suddetti vincoli di spazio, le autorità estoni hanno presentato un progetto particolareggiato per l'ampliamento dell'infrastruttura, in modo da poter consentire l'ingresso di un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli e di un prestatore di servizi di assistenza operazioni in pista e rispettare il grado di apertura del mercato imposto dalla direttiva. La scadenza della deroga nel 2021 dovrebbe coincidere con il previsto completamento della fase di costruzione, che consentirà l'apertura del mercato.
A tal riguardo la Commissione fa osservare che i tre progetti ad opera di Tallin Airport Ltd contribuirebbero all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra come indicato di seguito.
progetto di sviluppo dell'area lato volo (2016-2020): Tallinn Airport Ltd costruirà un'ulteriore zona antighiaccio ad est della pista di decollo/atterraggio e amplierà la pista A in direzione nord. Alla conclusione del progetto, ciò consentirà a una seconda società di servizi di assistenza a terra di entrare nel mercato dei servizi di assistenza a terra e prestare i servizi di assistenza antighiaccio e operazioni in pista,
ampliamento della banchina sud del terminal passeggeri (2016-2019): verrà incrementata la capacità dei dispositivi a raggi X dei bagagli in uscita e saranno costruiti altri spogliatoi per il personale addetto all'assistenza a terra, il che permetterà anche l'ingresso nel mercato a una seconda società di servizi di assistenza a terra,
costruzione dei parcheggi (2017-2018): sarà ampliata la zona parcheggi per i dipendenti di una seconda società di servizi di assistenza a terra.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra e delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che le autorità estoni abbiano dimostrato che non è possibile accogliere un secondo prestatore di servizi di assistenza bagagli oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto fino al completamento dei progetti di costruzione come sopra descritti.
Si è inoltre tenuto conto di quanto segue: presso l'aeroporto di Tallinn il mercato è aperto per quanto concerne tutte le categorie di servizi di assistenza a terra diverse da quelle di assistenza bagagli e operazioni in pista; le limitazioni previste dalle deroghe si applicano in modo non discriminatorio a tutti i (potenziali) prestatori di servizi di assistenza a terra, oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto; ad oggi, nessun prestatore di servizi di assistenza a terra o utente dell'aeroporto ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività di assistenza bagagli o di assistenza operazioni in pista all'aeroporto di Tallinn.
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che riserva a un solo prestatore la fornitura di servizi, il periodo di deroga non può eccedere i due anni e può essere prolungato una sola volta di due anni. Questo è il quadro di riferimento entro il quale le autorità estoni hanno concesso la deroga. Il rinnovo è stato notificato contemporaneamente con la notifica della decisione di deroga ed è stato analizzato dalla Commissione nell'ambito di applicazione dell'attuale procedura e della presente decisione.
Infine, alla luce, in particolare, dell'attuale situazione all'aeroporto di Tallinn, dei limiti delle deroghe in termini di ambito di applicazione sostanziale e temporale, nonché delle misure adottate per superare i vincoli esistenti, la Commissione ritiene che le deroghe non pregiudichino indebitamente gli obiettivi della direttiva, non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di assistenza a terra e/o gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza e non siano più ampie del necessario, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma della direttiva.
La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.
5. CONCLUSIONE
Pertanto, alla luce dei risultati dell'esame effettuato dalla Commissione e previa consultazione con la Repubblica di Estonia, è opportuno approvare la decisione di deroga adottata da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, relativa all'aeroporto di Tallinn, notificata alla Commissione tramite email il 14 febbraio 2017 e con lettera ricevuta il 7 marzo 2017.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo di cui all'articolo 10 della direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata la decisione di deroga adottata dalla Repubblica di Estonia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/67/CE relativa all'aeroporto di Tallinn, notificata alla Commissione tramite email il 14 febbraio 2017 e con lettera ricevuta il 7 marzo 2017.
Art. 2
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione