Decisione (PESC) 2017/973 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC2.
Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/9473 che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e ha previsto un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017.
Il 14 novembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/19904 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario fino al 14 giugno 2017.
È opportuno prevedere un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.
Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 16, paragrafo 1, azione comune 2008/124/PESC l'undicesimo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2017 fino al 14 giugno 2018 è di 90914000 EUR. Con riferimento all'importo di cui all'undicesimo comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 49600000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 41314000 EUR. La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 41314000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Reinsalu