Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale [notificata con il numero C(2017) 4245] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
La decisione 2012/721/UE2 della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per bucato per uso professionale, validi fino al 14 novembre 2016.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci alle temperature raccomandate e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2012/721/UE dovrebbe essere abrogata.
Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.
Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.
Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.
Art. 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
2) «imballaggio primario»,
a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
c) la fermentazione microbica;
4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm4.
Art. 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.
Art. 4
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Art. 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» è «039».
Art. 6
La decisione 2012/721/UE è abrogata.
Art. 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE.
2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.
Art. 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione