Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio dell’11 luglio 2017 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 12 giugno 2008 e il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea con la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo1, il Montenegro e la Repubblica di Serbia («parti dell’Europa sudorientale») in relazione a un trattato che istituisca una Comunità dei trasporti.
I negoziati si sono conclusi positivamente e tutte le parti hanno siglato il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato relativo alla Comunità dei trasporti»).
Il trattato promuove lo sviluppo dei trasporti tra l’Unione e le parti dell’Europa sudorientale in base alle disposizioni dell’acquis dell’Unione.
La firma del trattato relativo alla Comunità dei trasporti non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, o nel trattato relativo alla Comunità dei trasporti, compresi i relativi allegati e protocolli, costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’Unione europea, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del trattato relativo alla Comunità dei trasporti possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.
È opportuno firmare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti.
Affinché i vantaggi del trattato relativo alla Comunità dei trasporti si realizzino il prima possibile, è opportuno che esso sia applicato a titolo provvisorio in attesa della conclusione della procedura necessaria per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con riserva della sua conclusione.
Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti a nome dell’Unione.
Art. 3
Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti si applica a titolo provvisorio, in conformità dell’articolo 41, paragrafo 3, del trattato stesso, a decorrere dal giorno della firma, in attesa della sua entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente M. MAASIKAS