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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1412 della Commissione del 1o agosto 2017 relativa al riconoscimento delle Figi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 5277] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).

Il 18 febbraio 2011 la Germania ha chiesto il riconoscimento delle Figi. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità delle Figi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se le Figi soddisfino tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») nelle Figi.

Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nel giugno 2013 e tenendo conto di un piano volontario di azioni correttive presentato dalle autorità delle Figi nel settembre 2014 e ulteriormente integrato nel dicembre 2014, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione delle Figi.

Nella sua valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità delle Figi, fra cui carenze in relazione alle disposizioni nazionali, come la mancanza di disposizioni riguardanti le qualifiche di determinate categorie di istruttori e l'insufficienza o la non completezza dei requisiti in materia di abilitazione, nonché in relazione alle procedure di gestione della qualità.

Nell'aprile 2015 la Commissione ha fornito alle autorità delle Figi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione del giugno 2013 e teneva conto del piano di azioni correttive integrato.

Le autorità delle Figi hanno trasmesso un piano di azioni correttive aggiornato nel giugno 2015.

Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione conclude che le autorità delle Figi, eccettuato un riscontro relativo ai requisiti in materia di abilitazione, hanno adottato misure volte ad allineare il sistema di formazione e abilitazione della gente di mare delle Figi ai requisiti della convenzione STCW.

In particolare, le Figi hanno adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze individuate in relazione alle disposizioni nazionali e hanno aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.

I servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti alle autorità delle Figi in merito alla situazione riscontrata dalla Commissione per quanto attiene ai requisiti in materia di abilitazione di cui al considerando 7. Tale riscontro non mette in alcun caso in discussione la valutazione complessivamente positiva.

I risultati finali della valutazione dimostrano che le Figi soddisfano i requisiti della convenzione STCW e che hanno adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare le Figi sono riconosciute ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione