Decisione (PESC) 2017/1560 del Consiglio del 14 settembre 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016,concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 23 settembre 2017. In base ad un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2018.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2018.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 Per il Consiglio Il presidente A. Anvelt