Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio del 14 settembre 2017 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina1, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
Il 13 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione 2017/445/PESC2, che proroga le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.
In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni stabilite nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni relative a determinate persone ed entità.
Le voci relative a quattro persone decedute dovrebbero essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità designate.
In seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura proprietaria di tre entità, l'allegato della decisione 2014/145/PESC dovrebbe essere modificato al fine di mantenere le misure in vigore.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;
2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2018.».
Art. 2
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 Per il Consiglio Il presidente A. Anvelt