Decisione (UE) 2017/1842 del Consiglio del 9 ottobre 2017 relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,
Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno creato opportunità senza precedenti di aggregazione e combinazione di contenuti provenienti da fonti differenti. La tendenza verso una società dell'informazione e della conoscenza incide sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione, consentendo loro di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
Le informazioni del settore pubblico sono un'importante fonte di conoscenza ed innovazione nel settore privato, a sostegno della creazione di migliori servizi digitali per i cittadini e le imprese di tutta Europa.
Il Consiglio e le altre istituzioni dell'UE raccolgono, producono e diffondono una vasta gamma di informazioni relative alle politiche e ai settori di attività dell'Unione. Le istituzioni dell'UE detengono documenti che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi digitali e diventare un'utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini.
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico negli Stati membri e incoraggia gli Stati membri a spingersi oltre tali norme minime e ad adottare politiche di apertura dei dei dati.
In seguito all'adozione della decisione 2011/833/UE della Commissione2, nel 2012 la Commissione europea ha istituito un portale Open Data dell'Unione europea («POD dell'UE»), che vuole essere il punto unico di accesso ai dati prodotti dalle istituzioni dell'UE e dagli altri organi dell'Unione.
Nel giugno 2013 l'Unione ha avallato la Carta dei dati aperti del G8 e si è impegnata ad attuare una serie di attività in materia di dati aperti individuate nel piano d'azione collettivo del G8 ai sensi di tale Carta.
Nelle sue conclusione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha riconosciuto i dati aperti come una risorsa non sfruttata con enormi potenzialità per la costruzione di società più forti e più interconnesse, in grado di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e ha invitato a promuovere attivamente il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Nelle sue conclusioni del 2 marzo 2015, il Consiglio evidenziava che il pieno ed efficiente utilizzo di strumenti e servizi quali i dati aperti può stimolare il miglioramento della produttività e dei servizi e dovrebbe essere agevolato. Inoltre, nelle conclusioni del 29 maggio 2015, il Consiglio incoraggiava lo sviluppo di un ambiente politico favorevole ai dati nell'Unione che promuova l'interoperabilità, l'utilizzo e il riutilizzo di dati delle amministrazioni pubbliche a fini di ricerca e innovazione, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione dei dati.
Il POD dell'UE contiene attualmente numerose serie di dati e collegamenti ai portali di dati aperti degli Stati membri. Il Consiglio ha partecipato all' EU ODP dal 2015 usando le tre serie di dati seguenti: metadati del registro pubblico del Consiglio, metadati delle domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e le votazioni del Consiglio sugli atti legislativi.
Ad oggi, il Consiglio ha partecipato al POD dell'UE nell'ambito di progetti pilota. Dato che tali progetti piloti sono stati coronati da successo, dovrebbe essere stabilita una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio al fine di valorizzare e massimizzare l'esperienza finora acquisita e consentire al Consiglio di definire le condizioni applicabili alla pubblicazione e al riutilizzo dei suoi documenti.
Una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio migliorerebbe il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico, porterebbe ad una diffusione e ad un utilizzo più ampi delle informazioni riguardanti l'Unione, migliorerebbe la reputazione del Consiglio in termini di apertura e trasparenza e rafforzerebbe la responsabilizzazione del Consiglio come istituzione pubblica.
È opportuno che la politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio promuova lo sviluppo di strumenti e applicazioni che siano di ausilio agli utenti nella ricerca e nell'individuazione dei documenti destinati al riutilizzo.
La presente decisione non si applica ai documenti di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o dei regimi dei diritti di accesso in vigore negli Stati membri.
Il diritto di accesso ai documenti del Consiglio rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali, nonché le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE e dovrebbe essere attuata e applicata in conformità di tali norme,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e obiettivo
1. La presente decisione stabilisce una politica di apertura dei dati del Consiglio («politica di apertura dei dati») definendo i principi, le condizioni e le limitazioni applicabili al riutilizzo nonché gli strumenti pratici per agevolare il riutilizzo di documenti detenuti e prodotti dal Consiglio, quali definiti all'articolo 2, paragrafo1.
2. La politica di apertura dei dati si propone gli obiettivi seguenti:
a) migliorare il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico e
b) agevolare un ampio riutilizzo delle informazioni.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio.
2. La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo:
a) dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o
b) dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri.
3. La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità:
a) delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio4;
b) delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e
c) delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio5.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «documento»: a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio; b) qualsiasi parte di tale contenuto;
2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;
3) «dati personali»: i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
4) «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
5) «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.
Art. 4 Principi generali
Il segretariato generale del Consiglio («SGC») provvede affinché i documenti siano messi a disposizione per il riutilizzo:
a) di tutti;
b) senza che sia necessario presentare una domanda individuale;
c) a titolo gratuito e
d) sia per fini commerciali che non commerciali.
Art. 5 Diritti esclusivi e non discriminatori
1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.
2. Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.
Art. 6 Condizioni per il riutilizzo
1. I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo alle seguenti condizioni:
a) l'obbligo per il riutilizzatore di indicare a fonte dei documenti;
b) l'obbligo di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti; e
c) l'esclusione della responsabilità del Consiglio per ogni conseguenza derivante dal riutilizzo.
2. Se necessario, il SGC può applicare altre condizioni a un determinato tipo di documenti.
3. L'SGC prende le misure adeguate per proteggere i diritti, gli interessi e l'immagine pubblica del Consiglio in tutte le sedi appropriate.
Art. 7 Formati disponibili
1. L' SGC mette a disposizione i documenti:
a) in qualsiasi formato o versione linguistica esistenti detenuti dal Consiglio;
b) in Internet e
c) ove possibile e opportuno, in formato aperto e a lettura ottica.
2. L'SGC non è obbligato a:
a) creare, adeguare o aggiornare i documenti;
b) fornire estratti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate che vanno al di là della semplice manipolazione;
c) tradurre i documenti in versioni linguistiche ufficiali diverse da quelle già disponibili o
d) continuare a produrre determinati tipi di documenti o conservare i documenti in un dato formato in vista del loro riutilizzo.
Art. 8 Relazione
Entro il 10 ottobre 2022, l'SGC presenta al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, comprese le misure di attuazione adottate dall'SGC al fine di rendere i documenti disponibili per il riutilizzo in formato aperto e a lettura ottica.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017 Per il Consiglio Il presidente S. Kiisler