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Decisione (UE) 2017/1922 del Consiglio del 16 ottobre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra1 («accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

A norma dell'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE («Consiglio congiunto») può adottare decisioni che sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che adottano tutte le misure necessarie per dare a esse attuazione conformemente alle norme interne di ciascuna parte e di ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario.

Il 17 novembre 2017, alla sua quarta riunione, il Consiglio congiunto dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo («allegato IX») che comprende un elenco di paesi e territori d'oltremare («PTOM»).

Considerando il cambiamento di status di tre territori, tale modifica mira ad aggiornare l'elenco dei PTOM di cui all'allegato IX del protocollo I e lo armonizza con quello di cui all'allegato II del trattato.

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio congiunto l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto.

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE alla quarta riunione del 17 novembre 2017 per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini