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Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio del 23 ottobre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20022, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo sullo Spazio economico europeo3 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.

Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017 Per il Consiglio Il presidente K. Iva