Decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio del 6 novembre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) esamina e adotta proposte per l'istituzione di nuove norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli o modifica le norme in vigore. Tali proposte sono elaborate dalle sezioni specializzate in materia di normalizzazione dell'UNECE. Il WP.7 dell'UNECE adotta le proposte per consenso dei membri partecipanti.
Le norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli contribuiscono all'armonizzazione internazionale di tali norme e istituiscono un quadro atto a garantire condizioni eque di concorrenza negli scambi di ortofrutticoli.
L'Unione partecipa in qualità di osservatore al WP.7 dell'UNECE e alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione. Gli Stati membri sono membri dell'UNECE e partecipano al WP.7 dell'UNECE e alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione. Gli Stati membri, quindi, hanno titolo a prendere parte al processo decisionale per l'adozione delle norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli.
Ai sensi degli articoli 75, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore, se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
A norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha il potere di stabilire le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli mediante un atto delegato. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione2 stabilisce norme di commercializzazione specifiche per taluni ortofrutticoli. Tali norme di commercializzazione specifiche sono basate sulle norme di qualità dell'UNECE per tali prodotti.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli ortofrutticoli a cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale di cui alla parte A dell'allegato I di tale regolamento di esecuzione. I prodotti conformi a una norma di commercializzazione applicabile adottata dall'UNECE si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale.
Poiché le norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli hanno un'incidenza sul diritto dell'Unione, è necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.7 dell'UNECE in relazione a tali norme di qualità.
Le proposte di norme di qualità elaborate dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati sono oggetto di approfondita discussione tra gli esperti tecnici e scientifici del settore degli ortofrutticoli. Dette proposte dovrebbero pertanto essere appoggiate dagli Stati membri a nome dell'Unione, a condizione che siano nell'interesse dell'Unione e non siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Considerate la natura tecnica ed evolutiva delle norme di qualità per gli ortofrutticoli freschi e la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto di tali nuovi sviluppi, nonché di altre eventuali preoccupazioni dell'Unione, per la definizione annuale della posizione dell'Unione dovrebbero essere stabilite procedure in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione, sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
Per consentire la necessaria flessibilità durante le discussioni e nel corso della riunione del WP.7 dell'UNECE, gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, dovrebbero essere autorizzati ad accettare modifiche alle proposte sulle norme di qualità per gli ortofrutticoli, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza.
È opportuno che la posizione stabilita nella presente decisione sia riesaminata al più tardi entro la data della riunione annuale del WP.7 dell'UNECE del 2020.
Considerato lo status di mero osservatore di cui gode l'Unione in seno al WP.7 dell'UNECE e alle relative sezioni specializzate in materia di normalizzazione, spetta agli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE esprimere la posizione dell'Unione agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali del WP.7 dell'UNECE, quando quest'ultimo è chiamato a stabilire nuove norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli o a modificare norme di qualità dell'UNECE in vigore per gli ortofrutticoli, è definita nell'allegato I.
Art. 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni annuali del WP.7 dell'UNECE è stabilita in conformità dell'allegato II.
Art. 3
La presente decisione e i relativi allegati sono valutati e, se del caso, riveduti dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale del WP.7 dell'UNECE del 2020.
Art. 4
Gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, esprimono la posizione di cui all'articolo 1.
Art. 5
Gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione e in consultazione con la Commissione, possono approvare, in sede di WP.7 dell'UNECE, lievi modifiche delle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli che non alterino la sostanza di tali proposte.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente T. Tamm