Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («ETS»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo»).
L'accordo assicura il rispetto delle condizioni di collegamento indicate all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito in virtù dell'accordo dovrebbero essere determinate in linea con le procedure e le prassi esistenti e nel pieno rispetto delle prerogative di definizione delle politiche del Consiglio. In particolare, quando il comitato misto è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, spetta al Consiglio stabilire la posizione dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
È opportuno firmare l'accordo.
Ai fini del coordinamento tra le parti e per tenere conto dell'evoluzione normativa pertinente, inclusa l'adozione e l'entrata in vigore della pertinente normativa svizzera che estende l'ETS della Svizzera al trasporto aereo e la necessità di modificare di conseguenza l'allegato I, parte B dell'accordo, gli articoli da 11 a 13 dell'accordo si dovrebbero applicare a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 3
Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso2, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Palo