Decisione di esecuzione (EU, Euratom) 2017/2220 della Commissione del 30 novembre 2017 recante modifica della decisione 90/181/Euratom, CEE che autorizza l'Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7854] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2, l'Italia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte A di tale direttiva, alle condizioni esistenti al 1o gennaio 1978 in Italia. Conformemente a tale articolo, tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Con decisione 90/181/Euratom CEE della Commissione3, l'Italia è stata autorizzata a ricorrere a talune valutazioni approssimative per le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i fabbricati e i terreni edificabili.
Nella lettera del 4 aprile 2017 l'Italia ha chiesto la revoca dell'autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale. A seguito di questa modifica giuridica l'Italia non tassa più tali operazioni. Di conseguenza non è più autorizzata una compensazione negativa ai fini delle risorse proprie IVA. L'autorizzazione deve quindi essere revocata.
La decisione 90/181/Euratom, CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 90/181/CEE, il punto 1 è soppresso.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione