Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2221 della Commissione del 30 novembre 2017 che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2017) 7856] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
A norma dell'articolo 390 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 la Slovacchia può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva stessa fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione3 autorizza la Slovacchia a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.
L'ultimo controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA ha evidenziato che l'autorizzazione a utilizzare un metodo semplificato per il calcolo delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE si fondava su dati inesatti e incompleti. Questa risultanza è stata confermata anche nelle osservazioni ufficiali che le autorità slovacche hanno formulato in merito alla relazione di controllo. Se la Commissione fosse stata in possesso di dati esatti e completi, la Slovacchia non sarebbe stata autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per il trasporto di persone per il periodo 2014 - 2020, data l'eccessiva volatilità del risultato. È pertanto opportuno sopprimere con effetto retroattivo l'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom. Nonostante l'abrogazione dell'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom, la Slovacchia può continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a norma dell'articolo 2 della decisione 2005/820/CE, Euratom per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/820/CE, Euratom,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom è soppresso.
Art. 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 27 novembre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione