Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2223 della Commissione del 30 novembre 2017 recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7860] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
Con la decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione3 il Belgio è stato autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE riguardanti aeromobili e navi da guerra.
Le autorizzazioni concesse al Belgio per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE non hanno limiti temporali. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità di tali autorizzazioni.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: «5) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio [allegato X, parte B, punto 11), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio4]; 6) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra [allegato X, parte B, punto 12), della direttiva 2006/112/CE].
Art. 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione