diritto.io

Decisione (UE) 2017/2261 del Consiglio del 30 novembre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra1 («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 1o aprile 2017.

L'articolo 27, paragrafi 2 e 3, dell'accordo istituisce un comitato ministeriale misto e un comitato misto di cooperazione per agevolare l'applicazione dell'accordo.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto adotta le proprie norme e procedure e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione istituisce sottocomitati che hanno il compito di assisterlo nell'esecuzione delle sue funzioni.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), dell'accordo, il comitato ministeriale misto è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), il comitato misto di cooperazione è copresieduto da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione.

Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato ministeriale misto e il regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati.

La posizione dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto e del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto accluso alla presente decisione.

2. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente K. Simson