Decisione (UE) 2017/2301 del Consiglio del 4 dicembre 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro1,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1o aprile 2003.
A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
La decisione si applicherà all'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-UE e intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Palo